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| :: Diventa Artigiano :: |
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| Diventa Artigiano |
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::Semplificazione delle procedure d'iscrizione all'Albo Artigiani::
"Con deliberazione n. 1458 dell'1.8.2008, la Giunta Regionale ha approvato le direttive generali per l'attuazione delle procedure di semplificazione per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane. Dall'1.10.2008 le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate direttamente alle associazioni di categoria presenti sul territorio o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. "
Norme legislative di riferimento:
- Legge quadro 8-8-1985 n° 443 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale 25-2-2005 n° 6
• PARTE I. L'Imprenditore Artigiano, l'Impresa Artigiana, l' Albo delle Imprese Artigiane
• PARTE II. Albo delle Imprese Artigiane: Iscrizione, Modifica, Cancellazione
• PARTE III. Discipline specifiche: BARBIERE, PARRUCCHIERE, MESTIERI AFFINI, ESTETISTA
• PARTE IV. Discipline specifiche: IMPIANTISTI
• PARTE V. Discipline specifiche: AUTORIPARAZIONE
• PARTE VI. Discipline specifiche: IMPRESE DI PULIZIE
• PARTE VII. Discipline specifiche: IMPRESE DI FACCHINAGGIO
PARTE I. L'IMPRENDITORE ARTIGIANO, L'IMPRESA ARTIGIANA, L'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
1) DEFINIZIONI
L'Imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'Impresa artigiana assumendone la piena responsabilità di direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo. L'imprenditore artigiano, per l'esercizio di particolari attività, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle vigenti norme di legge (art. 2 Legge n. 443/85).
L'Impresa artigiana è quella che esercita l'attività di:
• produzione di beni;
• prestazione di servizi.
E' artigiana l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime e di somministrazione di alimenti o bevande salvo il caso che siano solo strumentali ed accessorie all'esercizio dell'attività dell'impresa (art. 3 Legge n. 443/85).
Limite dimensionale dell'Impresa Artigiana (art. 4 Legge n. 443/85):
• Impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9 unità;
• Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 unità;
• Impresa che svolge l'attività nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16 unità;
• Imprese di autotrasporto: 8 dipendenti;
• Imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5 unità.
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PARTE II. ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE: ISCRIZIONE, MODIFICA, CANCELLAZIONE
L'art. 5 della Legge n. 443/85 e l'art. 13 della Legge Regionale n. 6/05 istituiscono l'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE a cui sono tenute ad iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4 della Legge n. 443/85.
2) CHI SI ISCRIVE?
• Le IMPRESE INDIVIDUALI;
• Le SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
• Le SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE, purché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
• Le SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UNICO;
• Le SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA PLURIPERSONALE (iscrizione facoltativa), purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
• Le SOCIETA' COOPERATIVE con soci contitolari, purché la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
• I CONSORZI e le SOCIETA' CONSORTILI tra imprese artigiane, in forma cooperativa, che sono iscritti in una apposita sezione separata dell'Albo.
L'art. 3 della Legge n. 443/85 dispone che il medesimo soggetto può essere titolare di una sola impresa artigiana.
3) QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE?
In presenza dei presupposti di legge, l'iscrizione all'Albo è obbligatoria (ad esclusione delle S.r.l. Pluripersonali). L'iscrizione all'Albo è costitutiva ed è la condizione di legge per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
L'impresa viene annotata nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese con la qualifica d'impresa artigiana. L'iscrizione del titolare, dei soci prestatori d'opera e dei familiari collaboratori del titolare, viene trasmessa agli elenchi previdenziali e assistenziali dell'I.N.P.S.
4) ATTIVITA' PER LE QUALI E' RICHIESTA UNA PARTICOLARE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:
• Barbieri, parrucchieri, estetisti (Legge n. 1142/70 e Legge n. 1/90);
• Installazione,manutenzione, riparazione impianti (Legge n. 46/90);
• Autoriparazioni (Legge n. 122/92);
• Imprese Di Pulizia (D.M. 274/97);
• Imprese Di Facchinaggio (D.M. n. 221/03).
Elenco esemplificativo di alcune tipologie di attività artigiana che prevedono il possesso di particolari requisiti di legge:
• Abbronzatura (Centri)
• Alcoolici (produzione profumi/liquori)
• Alimentari (produzione)
• Armi (produzione/riparazione)
• Aromi (produzione)
• Autolavaggio
• Autoriparazione
• Autotrasporto merci c/terzi
• Barbiere
• Biscottificio
• Cave
• Detersivi (produzione)
• Distilleria
• Elettrauto
• Erboristeria estetista
• Facchinaggio
• Fuochi d'artificio
• Gastronomia
• Gelateria
• Gommista
• Impresa di pulizia
• Installazione impianti
• Massaggi
• Mulini
• Noleggio autoveicoli con conducente
• Odontotecnico
• Oggetti preziosi (fabbricazione e riparazione)
• Onoranze funebri
• Ortopedia (fabbricazione)
• Ottica
• Palestra
• Panificio
• Parrucchiere
• Pasticceria
• Pedicure
• Pizzeria d'asporto
• Restauro beni monumentali e opere d'arte
• Rosticceria
• Tatuaggi/piercing
• Taxista
5) CHI ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI IMPRESA ARTIGIANA?
La competenza ad accertare il possesso dei requisiti artigiani da parte di una impresa spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, che ha sede, di norma, presso le Camere di Commercio di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.
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Parte III. DISCIPLINE SPECIFICHE BARBIERE, PARRUCCHIERE, MESTIERI AFFINI
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 1142 del 28/12/1970 - Legge n. 443 del 08/08/1985)
Per lo svolgimento di tali attività è necessario che il titolare dell'impresa individuale o i soci prestatori d'opera risultino personalmente in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
• abbia lavorato per almeno due anni alle dipendenze di una ditta del settore, ottenendo la qualifica di operaio;
• abbia frequentato, con esito positivo, conseguendo il relativo attestato, un corso di qualificazione presso un istituto riconosciuto da una regione o provincia autonoma;
• risulti essere stato collaboratore familiare per almeno due anni, presso una impresa artigiana del settore.
ESTETISTA
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 443 del 08/08/ 1985 - Legge n. 1 del 04/01/1990)
Per lo svolgimento di tale attività è necessario che il titolare dell'impresa individuale o i soci prestatori d'opera risultino personalmente in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
• abbia frequentato, con esito positivo, conseguendo il relativo attestato, un corso di qualificazione biennale presso un istituto riconosciuto da una regione o provincia autonoma, seguito da un ulteriore corso di specializzazione di un anno conseguendo il relativo attestato;
• abbia prestato, successivamente al periodo di apprendistato, attività lavorativa a tempo pieno per almeno un anno con la qualifica di operaio presso una impresa del settore o presso uno studio medico specializzato ed abbia successivamente frequentato un corso annuale di qualificazione integrativa teorica della durata di almeno 300 ore, presso un istituto riconosciuto da una regione o provincia autonoma, conseguendo il relativo attestato;
• abbia prestato, per almeno tre anni, attività lavorativa qualificata a tempo pieno presso una impresa del settore o in qualità di collaboratore familiare di una impresa del settore ed abbia successivamente frequentato un corso di formazione professionale di almeno 300 ore, presso un istituto riconosciuto da una regione o provincia autonoma, conseguendo il relativo attestato, tale corso deve essere svolto nel quinquennio successivo alla data di cessazione dell'attività' lavorativa.
La qualificazione professionale all'esercizio dell'attività di "barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini" è riconosciuta dalla relativa Commissione Provinciale per l'Artigianato, previa idonea domanda, in bollo.
ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' DI "BARBIERE PARRUCCHIERE ESTETISTA E MESTIERI AFFINI":
1. Il titolare e/o i soci lavoratori deve presentare alla Commissione Provinciale per l'Artigianato domanda di qualificazione professionale, relativa all'attività interessata;
2. il legale rappresentante dell'impresa deve richiedere al comune, dove deve essere svolta l'attività, la prescritta autorizzazione amministrativa;
3. il legale rappresentante dell'impresa deve presentare al comune dove è svolta l'attività, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, domanda di iscrizione o modificazione all'Albo delle Imprese Artigiane.
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Parte IV. DISCIPLINE SPECIFICHE IMPIANTISTI
(NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO: Legge n. 46/90 - D.P.R. n. 447/91 - D.P.R. n. 392/94 - Legge n. 25/96 - D.P.R. n. 558/99)
Tale attività riguarda la installazione, manutenzione, riparazione di (Art. 1, Legge n. 46/90):
A. impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
B. impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
C. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura o specie;
D. impianti idrosanitari, nonché di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
E. impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
G. impianti di protezione antincendio.
Per l'esercizio di attività di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/90 è necessario che il titolare dell'impresa individuale o almeno un socio prestatore d'opera (legale rappresentante della società) risulti personalmente in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali (Art. 3, Legge n. 46/90):
1. abbia conseguito diploma di laurea in materia tecnica relativa al settore di attività interessata;
2. abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, conseguito con specializzazione relativa al settore dell'attività interessata, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, presso una impresa del settore;
3. abbia conseguito titolo o attestato, ai sensi della vigente legislazione in materia di formazione professionale, ad indirizzo tecnico inerente l'attività interessata, previo un periodo di almeno due anni consecutivi, presso una impresa del settore;
4. abbia svolto attività lavorativa, alle dirette dipendenze di una impresa del settore nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso il periodo di apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nella attività interessata.
MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 46/90:
Il titolare dell'impresa (per le ditte individuali) o il legale rappresentante (per le società) deve presentare al comune, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, domanda di iscrizione o di modificazione all'Albo delle Imprese Artigiane;
La domanda di iscrizione o modificazione deve essere corredata da denuncia di inizio attività, ai sensi del D.P.R. n. 558/99 cliccabile), resa secondo il Mod. C.P.A. 2 unitamente alla documentazione ivi prescritta.
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PARTE V. Discipline specifiche: AUTORIPARAZIONE
DISCIPLINE SPECIFICHE AUTORIPARAZIONE
(NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO: Legge n. 122/92 - D.P.R. n. 387/94 - Legge n. 25/96)
Tale attività riguarda l'esercizio dell'attività di:
• meccanica e motoristica;
• carrozziere;
• elettrauto;
• gommista.
Per l'esercizio di tali attività è necessario che il titolare dell'impresa individuale o almeno un socio lavoratore (legale rappresentante) della società risulti personalmente in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge n. 122/92, in particolare deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
A. avere esercitato l'attività interessata, alle dirette dipendenze di imprese del settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale diverso da quelli di cui alla seguente lettera c);
B. avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività interessata, come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
C. avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N. 122/92:
Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società deve presentare al comune, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, domanda di iscrizione o di modificazione all'albo delle imprese artigiane;
La domanda di iscrizione o di modificazione deve essere corredata, ai sensi del D.P.R. n. 558/99, della denuncia di inizio attività resa secondo il Mod. C.P.A. 3 unitamente alla documentazione ivi prescritta.
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PARTE VI. DISCIPLINE SPECIFICHE
IMPRESE DI PULIZIE
(NORME DI RIFERIMENTO: Legge n. 82/94 - D.M. n. 274/97 - D.P.R. n. 558/99)
Tale attività riguarda:
• pulizie
• disinfezione
• disinfestazione
• derattizzazione
• sanificazione di locali, ambienti ed aree di pertinenza
Per l'esercizio di tali attività è necessario che il titolare della ditta individuale o almeno un socio lavoratore (legale rappresentante) risulti personalmente in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dall'Art. 2 del D.M. n. 274 del 07/07/1997, in particolare deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
A. assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, seguito da almeno due anni come operaio qualificato, coadiuvante d'impresa artigiana o socio prestatore d'opera di impresa regolarmente iscritta ed abilitata per l'attività di "pulizia e disinfezione" e di almeno tre anni per l'attività di "disinfestazione, derattizzazione, sanificazione" o essere già stato titolare d'impresa artigiana iscritta per le medesime attività;
B. attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale;
C. diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
D. diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M. 274/97:
Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società deve presentare al comune, entro 30 giorni dalla data di inizio attività, domanda di iscrizione e/o modificazione all'albo delle imprese artigiane;
La domanda di iscrizione e/o modificazione deve essere corredata dalla denuncia di inizio attività, resa ai sensi del D.P.R. n. 558/99 secondo il Mod. C.P.A. 4 unitamente alla documentazione ivi prescritta.
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PARTE VII. DISCIPLINE SPECIFICHE
IMPRESE DI FACCHINAGGIO
(NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 17 Legge n. 57/2001 - D.M. 221/2003)
Tale attività riguarda (Art.2 D.M. 221/2003):
• Portabagagli
• Facchini e pesatori dei mercati agroalimentari
• Facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
• Facchini doganali
• Facchini in genere
• Insacco pesatura legatura accatastamento e disaccatastamento pressatura imballaggio gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza)
• Pulizia magazzini e piazzali
• Depositi colli e bagagli
• Presa e consegna
• Recapiti in loco (traslochi)
Per l'esercizio di tali attività e necessario che il titolare dell'impresa individuale o almeno un socio lavoratore (legale rappresentante) risulti in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 5 D.M. 221/2003) , tecnico-organizzativo (Art. 6 D.M. 221/2003) e di onorabilità (Art. 7 D.M. 221/2003), in particolare deve risultare in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
A. aver svolto un periodo di esperienza lavorativa nello specifico campo di attività di almeno tre anni presso imprese del settore;
B. aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
MODALITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.M. 221/2003:
Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società deve presentare al comune, entro 30 giorni dalla data di inizio, domanda di iscrizione o modificazione all'albo delle imprese artigiane;
La domanda di iscrizione o modificazione deve essere corredata dalla denuncia di inizio attività (Mod. C.P.A. 5) ai sensi del D.P.R. N. 558/99, unitamente alla documentazione ivi prescritta.
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